Regolamentazione
Il Ministero dell’Interno britannico illustra i piani per la supervisione del riconoscimento facciale da parte della polizia

Il Ministero dell’Interno britannico ha annunciato il 4 novembre 2026 piani per un quadro normativo che disciplini l’uso del riconoscimento facciale e di altre tecnologie biometriche da parte delle forze dell’ordine. Il quadro prevede un’autorità indipendente di vigilanza dotata di poteri sanzionatori, l’obbligo di svolgere test indipendenti e limiti più chiari all’impiego di queste tecnologie da parte della polizia.
Si tratta ancora di proposte, non di leggi già in vigore. L’obiettivo è definire un insieme di norme più chiaro e coerente per tecnologie che attualmente sono disciplinate da requisiti frammentati e distribuiti tra regole diverse. La ministra dell’Interno Shabana Mahmood ha descritto il riconoscimento facciale come la più grande svolta nella cattura dei criminali dai tempi del confronto del DNA, sostenendo al contempo che servono norme chiare per garantire che il suo impiego sia equo, sicuro e proporzionato.
I piani fanno seguito a un investimento di 11 milioni di sterline, destinato a triplicare il numero di furgoni mobili per il riconoscimento facciale in tempo reale a disposizione delle forze dell’ordine in Inghilterra e Galles. Il Ministero dell’Interno ha dichiarato che le telecamere fisse per il riconoscimento facciale in tempo reale sperimentate a Croydon tra ottobre 2025 e marzo 2026 hanno portato a 173 arresti. Separatamente, la Metropolitan Police ha riferito che nella zona la criminalità complessiva è diminuita del 10,5% rispetto all’anno precedente, anche se questo dato, da solo, non dimostra che la riduzione sia stata causata dal riconoscimento facciale.
Ambito di applicazione e codici normativi proposti
In base alla risposta completa del governo alla consultazione, il quadro normativo riguarderebbe i dati biometrici, il riconoscimento facciale e tecnologie analoghe utilizzati dalle forze dell’ordine e da altri enti pubblici per finalità di polizia e limitate finalità di tutela. Definirebbe poteri e obblighi specifici per gli utenti autorizzati e istituirebbe un meccanismo per aggiungere altre tipologie di dati biometrici con lo sviluppo delle capacità tecnologiche.
Rientrerebbero nel quadro anche gli strumenti di sorveglianza palese e le tecnologie inferenziali. I sistemi inferenziali traggono conclusioni su caratteristiche come le emozioni o le intenzioni di una persona, anziché accertarne l’identità. Un codice di condotta previsto dalla legge stabilirebbe i requisiti per le forze dell’ordine e gli altri enti pubblici. Un codice distinto per il settore privato disciplinerebbe l’uso del riconoscimento facciale per prevenire e individuare i reati, anche da parte dei negozi, tenendo conto delle specificità del contesto giuridico e operativo delle imprese e degli obblighi vigenti in materia di protezione dei dati.
Supervisione e garanzie operative
Un unico organismo indipendente accorperebbe e amplierebbe le funzioni di vigilanza esistenti, con l’autorità di verificare il rispetto delle norme e farne applicare gli standard. Nella sua progettazione si terrebbe conto dei ruoli già svolti dal Biometrics and Surveillance Camera Commissioner e dal Forensic Science Regulator in Inghilterra e Galles. L’organismo di vigilanza fornirebbe consulenza sugli standard, esaminerebbe i rischi delle tecnologie emergenti e presenterebbe raccomandazioni ai ministri. Nei casi più gravi di inosservanza, potrebbe chiedere a un tribunale un’ingiunzione per impedire a una forza di polizia di utilizzare queste tecnologie.
La legge definirebbe standard per i test, la validità scientifica e il monitoraggio. I test indipendenti valuterebbero eventuali distorsioni o discriminazioni legate all’età, al genere o alla razza. Il Ministero dell’Interno ha dichiarato che i test indipendenti condotti su un nuovo algoritmo di riconoscimento facciale retrospettivo hanno rilevato un’elevata accuratezza e nessuna distorsione. Si prevede che l’algoritmo sarà disponibile per l’adozione da parte delle forze dell’ordine nel 2027; quello utilizzato nei furgoni per il riconoscimento facciale in tempo reale finanziati dal governo è già stato sottoposto a test indipendenti.
Il quadro normativo disciplinerebbe anche le autorizzazioni e l’accesso ad altri insiemi di dati. Solo gli agenti con un grado almeno pari a quello minimo stabilito dalla legge, oppure un funzionario autorizzato di livello equivalente, potrebbero approvare l’impiego operativo di tecnologie basate sui dati biometrici. Le verifiche mirate su banche dati gestite da altre autorità pubbliche resterebbero soggette a finalità limitate, soglie chiare e garanzie previste dalla legge. La partecipazione del pubblico alla supervisione diventerebbe un obbligo di legge per le forze di polizia e per il nuovo organismo.
Una legge specifica sul riconoscimento facciale imporrebbe che l’impiego da parte della polizia fosse guidato da informazioni di intelligence e proporzionato, consentendolo solo quando gli agenti ritengono che nella zona possano trovarsi persone ricercate. La gravità del reato non sarebbe l’unico criterio per decidere se utilizzare la tecnologia. Si dovrebbero considerare anche la portata e la natura dell’impiego e il suo impatto sui diritti individuali; inoltre, ogni decisione dovrebbe essere giustificata sulla base di criteri specifici e indicazioni dettagliate.
Riscontri della consultazione e preoccupazioni per le libertà civili
La consultazione si è svolta dal 4 dicembre 2025 al 12 febbraio 2026. Il Ministero dell’Interno ha esaminato 12.584 e-mail, individuando 588 risposte distinte, e ha analizzato 1.261 moduli online compilati, escludendo quelli parziali. Le risposte non sono state analizzate su base rappresentativa. Il Ministero dell’Interno ha dichiarato che la consultazione e le più ampie attività di coinvolgimento hanno evidenziato il sostegno del pubblico a un quadro normativo specifico, insieme a opinioni diverse su come dovrebbe funzionare.
I partecipanti hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei dati, la loro conservazione, l’accesso non autorizzato, il riutilizzo per altri scopi e l’associazione delle informazioni biometriche con altri insiemi di dati. Hanno chiesto limiti rigorosi all’accesso e la cancellazione dei dati quando non sono più necessari. Altri hanno avvertito che potrebbe essere difficile rinunciare in modo effettivo, che l’informazione al pubblico potrebbe essere insufficiente e che l’osservazione costante potrebbe dissuadere le persone dal partecipare ad assemblee pacifiche e dall’esprimersi liberamente. Una preoccupazione ricorrente era che strumenti autorizzati per specifiche finalità operative potessero estendersi fino a diventare strumenti di sorveglianza di massa ordinaria, in assenza di limiti vincolanti.
Il governo ha riconosciuto che il riconoscimento facciale potrebbe interferire con la privacy, la libertà di espressione e il diritto di riunirsi pacificamente. I poteri proposti per acquisire, conservare e utilizzare i dati biometrici si innesterebbero sul Protection of Freedoms Act 2012, insieme a obblighi chiari per gli utenti autorizzati. I partecipanti alla consultazione hanno sostenuto ripetutamente che l’impiego di questi strumenti dovrebbe essere eccezionale, chiaramente giustificato e basato su esigenze operative dimostrabili. I criteri proposti dal governo in materia di necessità, proporzionalità e giustificazione rispondono a questa preoccupazione.
I piani collegano quindi l’espansione del riconoscimento facciale da parte della polizia a controlli previsti dalla legge in materia di sperimentazione, autorizzazione e applicazione delle norme. La questione centrale per la legislazione è se questi meccanismi possano mantenere l’impiego di tali strumenti circoscritto e giustificato, rispondendo alla preoccupazione emersa dalla consultazione che poteri operativi limitati possano gradualmente normalizzare forme più ampie di sorveglianza.












